Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 entrato in vigore dal 2001, stabilisce che le amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere ai cittadini alcuni certificati che possono essere sostituiti da un'autocertificazione cioè una dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione.
Possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati angrafici (nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe,coniugato,vedovo,sato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita, morte , ecc)., i certificati di stato civile (maternità, paternità, separazione o comunione dei beni ecc.), le iscrizione in albi, registri, elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, titoli di studio, esami sostenuti, appartenenza ad ordini professionali, reddito, situazione economica, obblighi contributivi, codice fiscale/partita IVA e tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, qualità di studente, qualità di pensionato, di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili, stato di disoccupazione, iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato, vivere a carico di qualcuno.
Non possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati richiesti dai tribunali, quelli necessari a sposarsi in chiesa, i certificati richiesti dai medici, dalle banche e in generale da tutti i privati, ad eccezione delle aziende che hanno in concessione servizi pubblici come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. che sono tenute ad accettare l'autocertificazione dai loro utenti.
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