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Assegno di maternità

03 Set 2016 Letto 23327 volte
Assegno di Maternità Assegno di Maternità

L’ assegno di maternità è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS e concessa dai Comuni che può essere richiesta dalle famiglie per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento. Per l’anno 2016 il valore dell’importo intero, per eventi rientranti tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 è pari a 338,89 euro per cinque mensilità e, quindi, complessivamente pari a 1.694,45 euro. L’ISEE da tenere in considerazione per l’anno 2016, per gli eventi avutisi tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 deve essere pari a 16.954,95 euro.

Documenti necessari

  • copia Attestazione ISEE in corso di validità completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, di cui al D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n.159 e al Decreto interministeriale del 07 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O.n.87) in vigore a partire dal 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori o della madre o del padre se unico genitore (facoltativo)
  • copia di un documento di identità in corso di validità
  • copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente
  • copia della Sentenza di separazione
  • copia del titolo di soggiorno di lungo periodo o della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo o copia del riconoscimento dello “Status di Rifugiato Politico”, o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso Unico di Lavoro o autorizzazione al lavoro per gli stranieri
  • copia della carta/permesso di soggiorno del bambino, in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria sede territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno non potrà essere erogato.
Requisiti richiesti posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena l'esclusione

  • cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea, oppure extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli:
    cittadina titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
    cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
    cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti
    cittadina titolare della protezione sussidiaria
    cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
    cittadina titolare di un permesso o della carta di soggiorno per motivi familiari
    cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.40/2014. Art.3 c.1 lett.b) e c) - Art.12 c.1 lett.e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’Art.1 c.1 lett.b) Dlgs.40/2014 di attuazione della Direttiva
  • residenza e convivenza con il figlio nel territorio del Comune di Fisciano
  • permesso/carta di soggiorno,per il figlio non nato in Italia
  • risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) non superiori alla soglia aggiornata annualmente dall’ISTAT.
Termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla data di nascita del bambino; nel caso di adozione o affido preadottivo entro sei mesi dall’ingresso nel nucleo familiare.

Il Comune dopo aver controllato la sussistenza dei requisiti concede l’assegno e trasmette all’INPS la richiesta di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In assenza di requisiti il comune comunica a chi ha presentato la domanda il diniego entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

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