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Aggiornamento all' A.I.R.E - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

11 Set 2016
Pubblicato in Emigrato
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L'aggiornamento dell'A.I.R.E. è un dovere del cittadino che è tenuto entro 90 giorni, a comunicare al consolato le variazioni intervenute relative al suo stato di cittadino.

L'aggiornamento può avvenire per varazioni per modifica dello stato civile o cambio resideza o per cancellazione.

Variazioni per

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione
  • le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, decessi etc.)
Cancellazione  dall'A.I.R.E.

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
  • per perdita della cittadinanza italiana
Cancellazione per 

Cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria)

  • trascorsi cento anni dalla nascita
  • dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo
  • quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero
  • quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale

Cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora:

  • l'indirizzo conosciuto dall'ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga restituita al mittente
  • di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare
  • non risultino al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione consolare