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Rottamazione sanzioni ingiunzioni di pagamento

20 Feb 2017 Letto 4105 volte

La cartella di pagamento rappresenta uno strumento di riscossione tributaria con cui la Pubblica Amministrazione, attraverso Equitalia, rende attiva una procedura per il recupero di crediti, vantati nei confronti del contribuente.

Il Decreto Legge N. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge N. 225/2016, ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle esattoriali Equitalia notificate fino al 31 dicembre 2016, prevedendo la possibilità per i contribuenti di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, decurtate delle sanzioni e degli interessi di mora.

Lo stesso decreto ha concesso la facoltà agli Enti Locali di equiparare il trattamento delle posizioni di riscossione tramite Equitalia a quelle avviate alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Il Comune di Fisciano, allo scopo di assicurare pari accesso ai vantaggi riconosciuti dalla legge nazionale a tutti i contribuenti ed in un contesto di grave crisi economica, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, notificate negli anni dal 2000 al 2016”.

Quali provvedimenti possono essere oggetto di adesione agevolata

L’agevolazione può riguardare ingiunzioni di pagamento emesse a fronte di avvisi di accertamento non pagati relativi a TARES, TARI, ICI, IMU e TASI, e prevede per il debitore l’estinzione del debito nei confronti del Comune, senza corrispondere le sanzioni, versando esclusivamente:

  • le somme ingiunte a titolo di capitale e di interessi;
  • le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi ingiunti;
  • le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
  • le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Chi può avvalersi dell'Adesione Agevolata

Tutti i contribuenti che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 e tutti coloro che hanno già pagato parzialmente a seguito di dilazioni di pagamento emesse dal Comune purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi anche quelli per dilazione versati, restano acquisiti e non rimborsabili.

Condizioni per l'adesione

  • Il contribuente può ottenere un piano di versamento massimo di quattro rate sulle quali sono dovuti gli interessi legali per dilazione di pagamento;
  • ll pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
  • In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Comunicazione accoglimento adesione

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
Entro il 30.06.2017 per le istanze accolte, il Comune comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l’importo e la scadenza delle singole rate.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza di adesione va presentata utilizzando esclusivamente il modello MDA2017 allegato, ritirabile anche presso l'Ufficio delle Entrate del Comune sito in Piazza Umberto I, al primo piano del Palazzo di Città, a cui va allegato la copia del documento di identità del richiedente. Deve essere recapitata al Comune attraverso una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano all’Ufficio Protocollo;
  • invio tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it;

Nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “Delega alla Presentazione".

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 10 aprile 2017.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio delle Entrate del Comune ai numeri: 089 95.01.562, 089 95.01.565, 089 95.01.566 e 089 95.01 573.

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