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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

06 Lug 2016 Letto 12199 volte

Riferimenti normativi: (art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013)

Dichiarazioni sostitutive


L' (art.15 legge n. 183/2011) modificando alcune norme in materia di certificati contenute nel D.P.R. 445/2000, ha stabilito che dal 1 gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere a cittadini e imprese le certificazioni concernenti stati, fatti o qualità personali in quanto le stesse dovranno essere sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Acquisizione d'ufficio dei dati


Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Nel caso in cui una Pubblica Amministrazione sia titolare di una banca dati accessibile per via telematica, la stessa dovrà predisporre un'apposita Convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le linee guida adottate dal 22 aprile 2011 e disciplinate dal Codice dell'Amministrazione digitale.

In attesa delle Convenzioni, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili, sono obbligate a rispondere alle richieste di informazioni rivolte da altre Pubbliche Amministrazioni.

Ufficio Responsabile


Ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive: