Consiste in agevolazione per assunzioni di lavoratori in CISG (Cassa integrazione guadagni straordinaria) a tempo pieno ed indeterminato da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di NASPI (indennità mensile di disoccupazione) da almeno 6 mesi.
Agevolazione disoccupati CIGS
Al datore di lavoro spetta:
un'agevolazione del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti) per un periodo di 12 mesi
uno benficio economico del 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per i primi 18 mesi di contratto, se a tutele crescenti, oppure per i primi 12 mesi se il contratto è a termine, sino a un tetto massimo di 4.030 euro l’anno per:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
Possono accedervi tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori in rapporto di subordinazione.
Il datore di lavoro può fare richiesta inviando Comunicazione all’INPS tramite l’apposito modulo presente online nel Cassetto Previdenziale. Entro il giorno successivo dall’invio della richiesta, L’INPS effettuati i dovuti controlli comunicherà parere positivo o negativo all’agevolazione.
Agevolazione disoccupati NASPI
Per chi assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di Naspi (indennità mensile di disoccupazione), è prevista la corresponsione di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
L’incentivo non spetta:
- per i lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza
- se l’impresa che assume pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento/controllo con l’impresa che ha operato il recesso
Requisiti
Le aziende devono essere in possesso del:
- DURC regolare ed in corso di validità
- l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo derivante da normativa o contrattazione collettiva
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessazione di rapporto a termine
- il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che le nuove aquisizioni siano relative a professionalità diverse da quell dei lavoratori sospesi o effettuate presso una diversa unità produttiva
- non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro o da azienda diversa che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.