La Legge 76/2016, disciplina le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione da richiedere nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi, tramite la pubblicazione nell' Albo pretorio del Comune. Il matrimonio deve essere celebrato dopo il terzo giorno dalle compiute pubblicazioni e comunque entro 180 giorni.
L' art. 12 legge n. 162/2014 prevede a decorrere dall' 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (senza ricorrere all'assistenza degli avvocati) per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L' Unione civile discilinata dalla Legge 76/2016 entrata in vigore il 5 giugno 2016 e con DPCM n. 144/2016, consiste nell'unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che ne fanno dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni.
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