La somministrazione di lavoro, introdotta dal DLgs. 276/2003 (Legge Biagi) prima denominato lavoro interinale, è il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia autorizzata (somministratore), mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), uno o più lavoratori per svolgere la propria attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
L’art. 2103 del codice civile, prevedeva che i datore di lavoro, potevano assegnare solo mansioni previste nel contratto di lavoro ovvero superiori conseguite nel corso del tempo con l'impossibilitò di diminuzione della retribuzione in caso di variazioni di mansioni.
Costituisce la forma comune del rapporto di lavoro con cui il lavoratore si impegna, a fronte della corresponsione di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato ( senza scadenza).
Con il contratto a tempo determinato, il lavoratore si impegna a tempo determinato e a fronte della corresponsione di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro.
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