DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 03/2023 DEL 30/01/2023
Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31/12/2015.
Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
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che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
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che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;
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che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;
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che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;
………… OMISSISS ……………….
DELIBERA
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di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
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di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
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di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
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di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Fisciano 30.01.2023
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