Coronavirus COVID-19
Il nuovo decreto "#iorestoacasa" estende a tutta Italia le limitazioni delle zone rosse
Con l’ultimo DPCM sottoscritto ieri, 9 Marzo 2020, a partire dal 10 Marzo e fino al 3 Aprile, le misure restrittive fissate dall'art. 1 del DPCM dell'8 Marzo 2020, già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord, vengono estese a tutto il territorio nazionale. E' stata modificata inoltre la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 Marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Sommario misure più importanti (v. allegati)
Spostamenti consentiti solo per lavoro, salute o necessità con autodichiarazione
Gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio o all'interno del proprio territorio sono consentiti solo per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Queste esigenze vanno attestate mediante AUTODICHIARAZIONE, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione del MODULO ALLEGATO o di moduli forniti dalle forze di polizia. Una falsa dichiarazione è un reato.
Divieto di assembramento
Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Scuole ed Università chiuse
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.
Ristoranti e bar chiusi alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)
Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non é disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)
Sospesi eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Allenamenti per gli atleti a porte chiuse
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.
Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Stop a manifestazioni, eventi ed attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche e locali assimilati
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
Allegati