Riferimenti normativi: (art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013)
Obbligo abrogato dal (d.lgs 97/2016)
Le informazioni relative a questa sezione sono antecedenti all'entrata in vigore del (d.lgs 97/2016 )
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti della pubblica amministrazione.
L' articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 "Statuto delle Imprese" e il successivo articolo 34 del d.lgs. 33/2013, hanno disposto per le amministrazioni statali l'obbligo di pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici, che devono recare l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Sono obbligati alla pubblicazione dei dati solo le amministrazioni statali.
Riferimenti normativi: (art. 2, commi 594, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008")
Il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (PRDS), è lo strumento per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo, delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Il Piano triennale di razionalizzazione delle spese è stato assorbito dal documento unico di programmazione "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)" introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 ed operativo dal 01 luglio 2022.
Riferimenti normativi: (art. 53, c. 1 bis lgs n. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16) - (art. 9 c. 7 d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Riferimenti normativi: (art. 1, comma 32 della legge 190/2012)
L`articolo 1 c.32 della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che ogni amministrazione provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi all`esercizio dell`anno precedente. Tali informazioni, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Nota Anac del 10/01/2024 - Aggiornamenti dal 01/01/2024
Per i contratti non conclusi entro il 31/12/2023 e per quelli le cui procedure sono avviate dal 1 gennaio 2024, viene meno l’obbligo di pubblicazione del file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente e di invio ad ANAC, entro il 31 gennaio, della dichiarazione di avvenuta pubblicazione. La BDNCP dal 1 gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012. Per i contratti conclusi entro il 31/12/2023 invece, l'obbligo si assolve pubblicando il file contenente i dati di cui all’art. 4 della delibera 39/2016, in formato digitale standard aperto.
L'art 31 del d.lgs n. 97/2016 prevede che, limitatamente alla parte lavori, l’adempimento degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall'art.1, c. 32, legge 190/2012 attraverso la trasmissione delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 229/2011.
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