L’apprendistato è il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015). E' uno strumento per contrastare la disoccupazione giovanile per favorire l’accesso al lavoro e l'alternanza scuola - lavoro. Deve essere redatto in forma scritta, prevedere il patto di prova e il piano formativo individuale da non inviare più all'Agenzia del lavoro (obbligo abolito dal D.Lgs. n. 81/2015).
La discilpina prevede:
- la durata minima non può essere inferiore a 6 mesi. Per le attività in cicli stagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento, anche a tempo determinato;
- obbligo per le imprese con più di 50 dipendenti di confermare a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti se vogliono assumere nuovi apprendisti;
- la possibilità di assumere senza limiti di età i lavoratori beneficiari di mobilità o di indennità da disoccupazione;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
- le ore di formazione effettuate presso l'istituzione formativa non vanno obbligatoriamente retribuite, mentre quelle svolte in azienda vanno retribuite al 10%;
- il libretto formativo, che deve essere tenuto a seconda dei casi da datore di lavoro o dall'istituzione formativa, e la certificazione delle competenze, che spetta all'istituzione formativa di provenienza dell'apprendista;
- si applicano le norme sul licenziamento previste per gli altri contratti di lavoro dipendente. Trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento ingiustificato. Per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale può costituire giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi;
- al termine del contratto le parti possono recedere previo preavviso a decorrere dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti recede il contratto prosegue a tempo indeterminato;
- la retribuzione deve essere stabilita sempre sulla base del CCNL di riferimento, sulla base delle ore di lavoro effettivamente lavorate e di quelle di formazione almeno per il 35% del relativo monte ore complessivo.Non esiste una retribuzione minima;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni con qualifiche corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto;
- possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale;
- per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (fatte salve le diverse previsioni dei CCNL);
- sgravi fiscali per le aziende che stipulano un contratto di apprendistato;3) presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici.
Tre sono le tipologie di contratto:
- apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, per il conseguimento dei diplomi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, e del certificato di specializzazione superiore (alternanza scuola lavoro);
- apprendistato professionalizzante (non più di mestiere), che può essere utilizzato senza limiti di età dai lavoratori beneficiari di mobilità o di indennità da disoccupazione;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per chi possiede già un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnico superiore. Permette il conseguimento di titoli di istruzione universitaria, di alta formazione, dottorato di ricerca, praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale
Strumento per contrastare la disoccupazione giovanile e l'alternanza scuola - lavoro, attraverso il conseguimento di diplomi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, e del certificato di specializzazione superiore.
Il Contratto prevede:
- durata non superiore a tre anni e quattro nel caso di diploma quadriennale professionale;
- durata non superiore a tre anni per i giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. (fatte salve le diverse previsioni dei CCNL di riferimento);
- possibilità di assunzione in tutti i settori di attività di giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;
- proroga per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche per i giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativiutili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- proroga di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, non si è riusciti a conseguire il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale;
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il contratto di alta formazione, è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. E' destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professioali. Può essere stipulato con datori di lavoro pubblici e privati in tutti i settori di attività. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e contiene il piano formativo individuale in forma sintetica
lL datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa che sabilisce la modalità, la durata e lo svolgimento delle attività formative a carico del datore di lavoro ed il numero dei crediti formativi riconosciuti allo studente in funzione del numero di ore svolte in azienda, anche in deroga al numero massimo di 60 crediti definiti dal D.L. 262/2006 (convertito in L. 286/2006).
La disciplina e le regole sono le stesse previste per l'apprendistato per qualifica, diploma e specializzazione professionale.