Riferimenti normativi : (legge n. 241/1990)
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso formale
L’accesso formale è dovuto quando non sia possibile l'accoglimento della richiesta di accesso informale a causa della mancata disponibilita del documento; qualora l'evasione della richiesta informale comporti l'interruzione del normale flusso delle attivita lavorative, ovvero la quantita dei documenti richiesti richieda una dilazione dei tempi d'accesso; qualora si renda necessaria un'ulteriore valutazione circa l'identita, la legittimazione, l'interesse o i poteri rappresentativi del richiedente; se sorgono dubbi sulla accessibilita del documento, nell'ipotesi in cui contenga anche dati personali o riservati, propri di interessi economico-giuridici di altri soggetti o di Persone Giuridiche; laddove emergano dei controinteressati.
La richiesta formale di accesso per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti in carta semplice, deve essere fatta su apposito modulo (vedi allegati) compilato in ogni sua parte e accompagnato da copia del documento di riconoscimento. Ove non si utilizzi iI modulo predisposto, la richiesta per essere accolta, dovrà riportare tutti i dati riportati nel regolamento allegato.
La richiesta formale é presentata o inviata al protocollo generale dell’Ente, che provvede a trasmetterla all’ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
La richiesta può pervenire aIl'Ente anche per via telematica all'indirizzo protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it, in tal caso le istanze e le dichiarazioni inviate saranno valide solo se sottoscritte mediante la firma digitale.
L'accesso alla visione degli atti amministrativi da parte dei cittadini avviene presso l’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
Per le ulteriori informazioni relative al diritto di accesso, si rimanda al Regolamento allegato, approvato con delibera n. 2 del 21.01.2016.
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