La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione da richiedere nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi, tramite la pubblicazione nell' Albo pretorio del Comune. Il matrimonio deve essere celebrato dopo il terzo giorno dalle compiute pubblicazioni e comunque entro 180 giorni.
L' art. 12 legge n. 162/2014 prevede a decorrere dall' 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (senza ricorrere all'assistenza degli avvocati) per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Il matrimonio è un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per tutta la società ed é assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Ha ha lo scopo di unire due persone di sesso diverso al fine della reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli. Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.
L' Unione civile discilinata dalla Legge 76/2016 entrata in vigore il 5 giugno 2016 e con DPCM n. 144/2016, consiste nell'unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che ne fanno dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni.
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