Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni dal 2008 al 2016 possono chiederne il rimborso tramite i modelli disponibili anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Requisiti
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno)
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio
- avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.
Documenti
- richiesta di esonero e/o di rimborso
- documento di identità valido
Dove presentare la richiesta
La dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo:
- Agenzia delle Entrate
Ufficio Torino 1 Sat
Sportello abbonamenti tv
Casella Postale 22
10121 – Torino - consegnata direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.