La somministrazione di lavoro, introdotta dal DLgs. 276/2003 (Legge Biagi) prima denominato lavoro interinale, è il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia autorizzata (somministratore), mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore), uno o più lavoratori per svolgere la propria attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Deve essere stipulato in forma scritta tra utilizzatore e somministratore, senza più l’obbligo di specificarne la causa (acausale) e contenere:
- gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia di somministrazione;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;
- il numero dei lavoratori da somministrare, le mansioni alle quali saranno adibiti, luogo ed orario di lavoro;
- il trattamento economico e normativo;
- gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (con indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate).
Può essere concluso per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione e per qualsiasi settore salvo i seguenti divieti:
- sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni (salvo accordo sindacale);
- presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro con intervento dell'integrazione salariale;
- la somministrazione è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 626/94.
I lavoratori dipendono dal somministratore ed hanno diritto:
- alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
- ai contributi previdenzieli ed il trattamento retributivo per i quali sono obbligati sia il somministratore che l'utilizzatore per cui se il somministratore è inadempinete ne è obbligato l'utilizzatore;
- all'indennità ordinaria di disoccupazione;
- all'indennità di disponibilità pagata per i periodi di inattività presso lìutilizzatore (pre il contratto a tempo indeterminato);
- è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima;
- può esercitare attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente;
- ha diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice;
- essere informati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione,
Contratto di somminstrazione a tempo indeterminato ( Staff leasing)
Con questo contratto, i lavoratori vengono assegnati all'utilizzatore per qualsiasi ambito di attività e senza limiti di tempo, salvo quello quantitativo del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in forza presso l'utilizzatore alla data del 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto di somministrazione. Il limite modificabile dalla contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore.
Può essere stipulato anche a tempo parziale ed è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro, prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.
Per i periodi di inattività presso l'utilizzatore, il lavoratore ha diritto ad un'indennità di disponibilità determinata dal contratto collettivo di riferimento e pagata dal somministratore, il cui importo non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili (D.M. n. 68/2004). La stessa è soggetta all'imposta sul reddito da lavoro dipendente, all'aliquota contributva senza l'obbligo dell'osservanza dei minimali contributivi, ed è esclusa dal calcolo di mensilità aggiuntive festivitàà, TFR ecc.
Il somministratore, è tento anche al versamento della contribuzione per il finanziamento del Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito (D. Lgs. 276/2003), da calcolare in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale in somministrazione.
La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.
Contratto di somminstrazione a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato, è ammessa nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. In ogni caso è esente da tali limiti, la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.
Al contratto di somministrazione di lavoro tempo determinato, si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni in materia di durata massima, proroghe, rinnovi, limiti quantitativi e diritto di precedenza:
- non è soggetto al limite di durata massima di trentasei mesi;
- la durata dei rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non è più soggetta al limite massimo di trentasei mesi,
- il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con ilsuperamento del limite non si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento stesso (cessazione alla data di scadenza del termine stabilito);
- il somministratore e l'utilizzatore possono stipulare, senza vincolo e limite numerico, altri contratti di somministrazione a tempo determinato anche quando la durata complessiva dei precedenti contratti di somministrazione a tempo determinato avesse superato il limite di trentasei mesi;
- a termine del contratto lo può essere prorogato, con il consenso del lavoratore somministrato e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato;
- se a termine del contratto il sommistratore riassume il lavoratore senza rispettare gli intervalli minimi tra la fine di un contratto a termine e l'inizio di quello successivo il secondo contratto di somministrazione non sarebbe da considerarsi stipulato a tempo indeterminato ma di somministrazione a tempo determinato;
- la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi (in rapporto al numero dei contratti a tempo indeterminato) individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali;
- il limiti quantitativi non si applicano ai lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati da almeno sei mesi, trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati.