L’art. 2103 del codice civile, prevedeva che i datore di lavoro, potevano assegnare solo mansioni previste nel contratto di lavoro ovvero superiori conseguite nel corso del tempo con l'impossibilitò di diminuzione della retribuzione in caso di variazioni di mansioni:
- il prestatore di lavoro, doveva essere adibito alle mansioni per quali è era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore acquisita successivamente o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
- l'assegnazione a mansioni superiori il periodo, doveva essere quello indicato dai contratti collettivi e comunnque non superiore a tre mesi;
- il lavoratore aveva diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diveniva definitiva (tranne per la sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto).
Con il D.Lgs n. 81/2015, l’art. 2103 c.c. viene modificato e integrato. Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione inerente il medesimo livello di inquadramento (come nel pubblico impiego), al fine di una maggiore flessibilità lavorativa (viene eliminato principio della competenza professionale acquisita dal lavoratore):
- il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
- per assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diventa definitiva (tranne per diversa volontà del lavoratore e per la sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto) dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi anziché tre come in precedenza.
- nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e relativa retribuzione sia davanti alle commissioni di certificazione che nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c.
- in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e nei casi stabiliti dai contratti collettivi il datore di lavoro, può adibire il lavoratore a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore (con relativa retribuzione fatti salvi gli elementi retributivi collegati strettamente alle mansioni in precedenza assegnate), anche senza il suo consenso, purché rientranti nella medesima categoria legale. Il dimansionamento va comunicato per iscritto pena nullità.
La nuova disciplina delle mansioni, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati non dei soli lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 (entrata in vigore del D.Lgs n. 23/2015).