Costituisce la forma comune del rapporto di lavoro con cui il lavoratore si impegna, a fronte della corresponsione di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato ( senza scadenza). Lo stesso deve essere redatto in forma scritta senza più l’obbligo di specificarne la causa (acausale). Si risolve (oltre che in caso di pensione) con atto di recesso in forma scritta, da parte del lavoraore con le dimissioni o da parte del datore di lavoro con il licenziamento.
Non si è introdotta una nuova tipologia di contratto ma un nuovo regime sanzionatorio disciplinato dal decreto DL n. 23/2015, attuativo della Legge n. 183 del 2014 (Jobs Act).
Si disciplinano le ipotesi di licenziamento illeggittimo, in deroga alla disciplina prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (che dà diritto al lavoratore di essere riassunto in caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice) restringendo le ipotesi di reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato che avrà diritto quindi a percepire solo un indennizzo economico tranne per i casi di:
- licenziamenti discriminatori;
- licenziamenti nulli per espressa previsione di legge;
- licenziamenti orali;
- licenziamenti in cui il giudice accerta l'immotivata giustificazione consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore;
- licenziamenti disciplinari in relazione ai quali sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale.
Permette:
- al datore di lavoro di licenziare liberamente, offrendo al lavoratore entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, un'indennità (mediante assegno circolare) calcolatra in base all’anzianità di servizio e maturata al momento del licenziamento (tutele crescenti). L'importo, non costituisce reddito imponibile ai fini irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale
Da questo regime ne sono esclusi i dirigenti e viene applicato solo:
- ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
- agli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015;
- ai lavoratori che dal 7 marzo 2015 per i quali il contratto di lavoro da tempo determinato si è trasformato a tempo indeterminato;
- a tutti i lavoratori anche per quelli assunti a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del decreto, quando il datore di lavoro dopo il 7 marzo 2015 abbia assunto più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.