Il Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), consiste in un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato dallo svolgimento di attività, per un orario stabilito dal contratto individuale di lavoro inferiore rispetto a quello a tempo pieno. Deve essere redatto in forma scritta ed indicare la durata l'orario di lavoro con riferimento giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Può essere stipulato per la generalità di settori (anche quello agricolo) ed è compatibile con il contratto di somministrazione, di apprendistato, con la qualifica di dirigente e con il lavoratore socio di cooperativa.
Può essere:
- part-time di tipo orizzontale - riduzione dell'orario giornaliero;
- part-time di tipo verticale - riduzione dell'orario limitatamente alla settimana, mese o anno;
- part-time di tipo misto - combinazione delle due modalità precedenti.
Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare si applica rapporti di lavoro a termine solo al part time orizzontale e riguarda le ore di lavoro prestate oltre l'orario originariamente pattuito nel contratto ed entro il limite del tempo pieno, (40 ore settimanali fissate per legge o da contratto di categoria).
Se il contratto collettivo non lo prevede, il datore di lavoro può richiedere lavoro supplementare fino al 25% dell'orario settimanale e comporterà una retribuzione maggiorata del 15% e retribuzione con una percentuale di maggiorazione pari al 15%. Il lavoratore si può rifiutare in caso di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Il lavoro straordinario si applica solo part time verticale e misto e saranno i datori di lavoro, previa comunicazione con un anticipo di due giorni, a variare l’orario concordato che in assenza di riferimenti nel CCNL, dovrà essere inferiore al 25% dell’orario precedentemente pattuito.
Trattamento economico e contributi
Il trattamento economico non può essere inferiore a quello del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento e lo stipendio sarà commisurato all’orario ridotto. Gli assegni familiari, spettano per l'intera misura settimanale in caso di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. Possono anche essere cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Trasformazione del rapporto
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, deve risultate da atto scritto. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Hanno diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale i lavoratori :
- con coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in tempo pieno;
- convivente con persona che ha necessità di assistenza continu per riconosciuta invalidità al 100%;
- convivente con figlio conviventi di età non superiore a tredici anni o portatore di handicap;
- che la chiedono ( per una sola volta) al posto del congedo parentale o entro i limiti dello stesso ancora spettante.La riduzione non deve essere superiore al 50% e il datore di lavoro deve dare seguito alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Diritto di precedenza
- in caso di assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o di pari livello e categoria legale, a favore del lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- per le attività presso unità produttive nello stesso Comune e stesse mansioni o equivalenti, con l’obbligo per il datore di lavoro, di dare tempestiva informazione al personale già occupato a tempo pieno in unità produttive collocate nello stesso ambito comunale, in caso di assunzioni tempo parziale e di prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei lavoratori occupati full time.
Per il lavoratore nei confronti del quale sia stato violato il diritto di precedenza fissato nel contratto individuale, è stato eliminato il diritto al risarcimento.