Dal 25 giugno 2015, entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015, sono abrogate le disposizioni in materia di contratto di lavoro a progetto e tutte le forme contrattuali analoghe (tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, per la realizzazione di uno o più progetti determinati dal committente, priva della maggior parte delle tutele riservate al lavoro autonomo e dipendente).
Il D.Lgs n. 81/2015 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le Collaborazioni organizzate dal committente, prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il Decreto, non fornisce nessuna indicazione in merito alle forma del contratto e alle modalità di svolgimento del rapporto che sono rimesse alla determinazione delle parti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede previsti dal codice civile.
A partire dal primo gennaio 2016, alle collaborazioni organizzate dal committente si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (pur non essendo un contratto di lavoro subordinato): stesso trattamento retributivo, previdenziale, normativo e contrattuale. La Circolare del ministero del Lavoro 3/2016 indicandole come, Collaborazioni etero-organizzate, precisa che affinché si abbia lo stesso trattamento, devono sussistere simultaneamente tre condizioni relative alle prestazioni del collaboratore:
- che siano esclusivamente personali in quanto il collaboratore deve essere esclusivamente una persona fisica (un piccolo imprenditore individuale e non una società di qualunque tipo,) e non può farsi sostituire da altri;
- che siano continuative nel senso di impegno costante, durevole, continuativo del collaboratore (non una singola prestazione)
- che abbiano modalità di esecuzione predisposte dal committente anche per tempi e luogo di lavoro (quindi rapporto subordinato). Nel caso in cui sia il collaboratore a decidere i tempi da solo o con il committente, il rapporto non si configura piu come subordinato ma autonomo in quanto il collaboratore ha la facoltà di organizzare come meglio preferisce la propria attività.
Dalla disciplina del rapporto subordinato sono esclusi:
- le collaborazioni, per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono trattamenti economici e normativi per il relativo settore;
- le collaborazioni, prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- le collaborazioni, prestate da componenti organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni, rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Le parti possono chiedere alla Commissione di Certificazione (istituita ex art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003) la certificazione del rapporto, la quale certifica che la prestazione resa dal collaboratore, non è etero organizzata dal committente. In caso di ricorso al giudice del lavoro, la stessa è valida fino all’emanazione della sentenza di primo grado.
Per i contratti a progetto già in essere alla data del 25 giugno 2015, continuerà ad applicarsi la normativa precedente al fine di permettere di completare il progetto iniziato.
Dal 01 gennaio 2016, i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti con i quali hanno avuto rapporti di lavoro autonomo (già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e soggetti titolari di partita IVA, beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’eventuale erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, salvo per gli illeciti accertati dagli organi di vigilanza prima dell’assunzione del lavoratore. La stabilizzazione delle collaborazioni e delle partite IVA.