Il lavoro accessorio, diverso dal lavoro dipendente o autonomo, non esige contratto ed è un lavoro saltuario che prevede divieti e il limite quanitativo delle prestazioni:
- non possono dar luogo a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile annualmente rivalutati;
- non possono dar luogo a compensi superiori a 2.000 euro, annualmente rivalutati per committenti imprenditori commerciali o professionisti;
- limite di 3.000 euro di compenso per anno civile, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali);
- divieto per lavori di di esecuzione di appalti di opere o servizi, (fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro)
- divieto per il lavoratori che hanno già in essere un contratto di lavoro dipendente presso il datore di lavoro;
- i committenti pubblici vi possono ricorrere solo della disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno;
Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate attraverso buoni (voucher numerati e datati, il cui valore nominale è fissato con D.M.), acquistabili dal committente imprenditore o professionista, solo attraverso modalità telematiche INPS e dal committente privato, tramite sedi o canale telematico INPS, tabaccherie autorizzate, Uffici Postali, e alcuni sportelli bancari.
Il Committente, previa comunicazione telematica all'INPS dei propri dati, quelli del prestatore di lavoro, e della durata e la tipologia della prestazione, retribuisce il prestatore con un voucher per ogni un'ora di lavoro al suo valore lordo. Per il settore agricolo, si assume come parametro di riferimento la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, (da contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali). Il prestatore incassa i buoni al valore netto (della contribuzione previdenziale alla Gestione Separata, la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro, il compenso al concessionario per la gestione del servizio che effettua per conto del prestatore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi).
Il contributo previdenziale compreso nei voucher, è versato esclusivamente ai fini pensionistici per cui il lavoratore non ha diritto alle prestazioni INPS di malattia, maternità, disoccupazione, assegni familiari. In caso di infortunio sul lavoro, l’indennità di inabilità temporanea, è determinata dall’INPS sull’imponibile giornaliero e non va anticipata dal datore di lavoro che deve solo inviare la denuncia di infortunio.