Il bonus assunzioni persone svantaggiate in qualità di soci lavoratori o dipendenti di Cooperative sociali (L. 381/1991) di tutto il territorio nazionale. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
Destinatari
Le persone svantaggiate e i lavoratori per i quali è prevista l’agevolazione sono:
- invalidi fisici, psichici e sensoriali
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari
- soggetti in trattamento psichiatrico
- tossicodipendenti, alcoolisti
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- persone detenute o internate negli istituti penitenziari
- condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Incentivo
Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte fino a zero.
Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione, le aliquote contributive sono ridotte in misure percentuali (al 95%). Per l’assunzione di tali lavoratori sono previsti ulteriori benefici (credito d’imposta).
Come fare
La richiesta di incentivo va presentata in via telematica all'INPS tramite apposito modulo scaricabile dall'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.
Entro 5 giorni dalla presentazione l’INPS verificate le disponibilità invia conferma ricezione e entro 7 giorni dall'avvenuta prenotazione dell’incentivo il datore di lavoro deve procedere con l’assunzione del lavoratore o alla trasformazione del contratto.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.