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Accesso civico

06 Lug 2016 Letto 12792 volte

Riferimenti normativi: (art. 1 c. 1, art 3, c. 1, art 6,  d.lgs. n. 97/2016) (art. 5, c. 1,2  d.lgs. n. 33/2013) - (legge n. 241/1990) - (Linee guida ANAC FOIA del. n. 1309/2016)

L' Accesso civico introdotto con il d.lgs n. 33/2013 si sostanziava come diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati  laddove la pubblica amministrazione aveva omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.

Con il d.lgs n. 97/2016 la trasparenza si sostanzia come "libertà di accesso totale di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggeti di cui all'art 2 bis (anche per quelli per i quali non è obbligatoria la pubblicazione) allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli stessi all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti

Cosa è possibile richiedere


  •  l'accesso  civico  semplice che  sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
  •  l'accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. Tutti i dati informazioni e documenti detenuti dall'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Soggetti interessati


L'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri  di  telefono,  identifica  i  dati,  le  informazioni o i documenti richiesti. Le istanze devono consentire  l'individuazione del dato,  del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

Controinteressati


I soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato

Esclusioni


I limiti tassativi al diritto di accesso sono finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici e privati:

Interessi pubblici

  • a sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive;
  • caso di segreto di stato.

Protezione dei dati personali

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale.
  • il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Termini del procedimento


Il  procedimento  di  accesso  civico  deve  concludersi  con  provvedimento  espresso  e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del  relativo  esito  al  richiedente  e  agli  eventuali  soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai contro interessati  durante  il  tempo  stabilito  dalla  norma  per  consentire  agli  stessi  di  presentare eventuale  opposizione  (10  giorni  dalla  ricezione  della comunicazione).
In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti  richiesti, ovvero, nel  caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione  dello  stesso,  indicandogli  il  relativo collegamento ipertestuale.
Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del  contro interessato,  l'Ufficio  è  tenuto  a  darne comunicazione a quest'ultimo.  I  dati o i documenti richiesti possono essere  trasmessi  al  richiedente  non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  stessa  comunicazione  da  parte  del  contro interessato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Nel caso di  richiesta di  accesso  generalizzato,  l'Ufficio deve  motivare l'eventuale  rifiuto, differimento  o  la  limitazione  dell'accesso con riferimento ai soli casi e  limiti stabilitidall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Tutela dell'accesso civico


Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il  termine  previsto  al  precedente art. 8, ovvero i contro interessati, nei casi di accoglimento della  richiesta di accesso,  possono  presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se  l'accesso  generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei  dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  provvede  sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento  da  parte  del  RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Modalità di presentazione dell'istanza


L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna, né una situazione legittimante e va presentata utilizzando esclusivamente il:

Va sottoscritta, con allegato la copia del documento di identità del richiedente e recapitata al Comune attraverso una delle seguenti modalità:

A chi  presentare l'istanza


L'istanza di accesso civico semplice va indirizzata a:

L'istanza di accesso civico generalizzato va indirizzata a:

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