Riferimenti normativi: (art. 1 c. 1, art 3, c. 1, art 6, d.lgs. n. 97/2016) - (art. 5, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013) - (legge n. 241/1990) - (Linee guida ANAC FOIA del. n. 1309/2016)
L' Accesso civico introdotto con il d.lgs n. 33/2013 si sostanziava come diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati laddove la pubblica amministrazione aveva omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente.
Con il d.lgs n. 97/2016 la trasparenza si sostanzia come "libertà di accesso totale di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggeti di cui all'art 2 bis (anche per quelli per i quali non è obbligatoria la pubblicazione) allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli stessi all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti
L'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.
I soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato
I limiti tassativi al diritto di accesso sono finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici e privati:
Interessi pubblici
Protezione dei dati personali
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai contro interessati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del contro interessato, l'Ufficio è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'Ufficio deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabilitidall'art. 5-bis del decreto trasparenza.
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i contro interessati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna, né una situazione legittimante e va presentata utilizzando esclusivamente il:
Va sottoscritta, con allegato la copia del documento di identità del richiedente e recapitata al Comune attraverso una delle seguenti modalità:
L'istanza di accesso civico semplice va indirizzata a:
L'istanza di accesso civico generalizzato va indirizzata a:
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